Albo Avvocati
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
- Determina n. 162/DG del 08/03/2023
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 – Presa atto aggiornamenti dal 31.01.2022 al 28.02.2023 " - Determina n. 89/DG del 02/02/2022
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 - Aggiornamento al 31/12/2021" - Determina n. 102/DG del 29/01/2021
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 - Aggiornamento al 31/12/2020" - Determina n. 65/AORDNTE del 27/01/2020
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 - Aggiornamento al 31/12/2019" - Determina n. 78/AORDNTE del 29/01/2019
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 - Aggiornamento al 31/12/2018" - Determina n. 66/AORDNTE del 29/01/2018
"Elenco aperto dei Professionisti Avvocati, istituito con determina n. 83/DG del 03/02/2017 - Aggiornamento al 31/12/2017" - Determina n. 83/DG del 03/02/2017
"Determina n. 514/DG del 28/07/2016 avente ad oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di Professionisti Avvocati: indizione - Provvedimenti conseguenti" - Determina n. 514/DG del 28/07/2016
"Avviso Pubblico finalizzato alla formazione di un elenco Professionisti Avvocati: Indizione"
- Modalità aggiornamento elenco
- Fac-simile domanda inserimento Albo Avvocati
- Informativa per il trattamento dei dati personali
I nominativi dei legali che presentano domanda di inserimento nell’elenco aperto
di professionisti avvocati, di cui all’avviso pubblico indetto con determina n. 514/DG
del 28/07/2016, vengono aggiunti nell’elenco stesso al momento in cui perviene
l’istanza, previa verifica dell’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti.
L’elenco aperto viene aggiornato con pubblicazione a cadenza annuale all’albo
aziendale.
- Elenco Avvocati alla data del 28/02/2023