Bandi di gara e contratti
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Si avvisa che tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente esperite tramite la piattaforma telematica GTAOAN Maggioli (dalla determina a contrarre fino alla stipula del contratto) possono essere consultati nella piattaforma telematica secondo i termini previsti dalla normativa accedendo alla scheda della specifica procedura di gara.
♦ PROCEDURE DI GARA SU PIATTAFORMA TELEMATICA ♦