Costi contabilizzati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

L'Azienda ha l'obbligo, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, di pubblicazione dei "costi contabilizzati" e del relativo andamento del tempo.

Modello di rilevazione dei costi dei LIVELLI DI ASSISTENZA delle AZIENDE OSPEDALIERE (LA)

Contenuto inserito il 22-06-2016 aggiornato al 06-06-2023
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