Carta dei Servizi e standard di qualità

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).

La Carta dei Servizi costituisce il documento nel quale l’Azienda assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza.

Nella Carta dei Servizi essa dichiara, infatti:

  • quali servizi intende erogare,
  • con quali modalità,
  • secondo quali tempistiche,
  • a quali destinatari,
  • e secondo quegli standard di qualità che intende garantire.

Carta dei Servizi

Contenuto inserito il 27-01-2014 aggiornato al 11-05-2017
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